Carlo Formenti, Stefano Rodotà - sinistrainrete -
Per una replica da Rodotà
Carlo Formenti
Bellissimo il titolo – Il diritto di avere diritti (Laterza, 2012, 433 pp., € 20,00) – del saggio di Stefano Rodotà perché sintetizza perfettamente il nodo centrale attorno acui ruotano i molti temi di un lavoro stimolante e complesso. L’obiettivo di questo articolo, tuttavia, non è recensire il libro, né ricostruirne nel dettaglio i percorsi argomentativi, bensì evidenziarne quelle che mi paiono le tesi più interessanti e, al tempo stesso, metterne in luce alcune aporie per sollecitare repliche e approfondimenti da parte dell’autore. In particolare intendo concentrarmi su quattro punti: 1) Chi è il titolare del «diritto di avere diritti» evocato nel titolo e in che modo può essere fatto valere questo «meta-diritto»? 2) Quanto e come questo concetto può contribuire a tutelare quei diritti sociali che rischiano di essere spazzati via dallo strapotere del mercato? 3) Come si inquadra il tema dei beni comuni nello scenario descritto dal saggio? 4) Come si definiscono i «nuovi diritti» associati all’avvento della rete e quali ostacoli si frappongono alla loro realizzazione?
Partiamo dal primo punto, che a mio avviso è quello che solleva più problemi. Per Rodotà il titolare del diritto di avere diritti è la persona. Attenzione però: per capire il senso che l’autore attribuisce a tale termine occorre andare oltre i confini classici in cui lo rinchiudono le tradizioni del pensiero giuridico, filosofico, sociologico e psicologico.
L’idea di persona che ci propone Rodotà è un’«immagine» che deve essere costruita ex novo, allo scopo di fronteggiare la crisi di civiltà associata al collasso della sovranità nazionale, cioè di quello che, almeno finora, è stato il «contenitore» per eccellenza tanto dei diritti quanto dei soggetti (i cittadini degli Stati-nazione) che ne erano titolari. La persona, nell’era globale, si presenta, secondo Rodotà, come una sorta di «luogo» sovranazionale, come il nuovo centro di imputazione di quei diritti fondamentali che rischiano di evaporare assieme ai confini. Detto altrimenti: la persona è la figura sotto la quale si raccolgono tutte quelle singolarità che chiedono di essere riconosciute e rispettate a prescindere da ogni appartenenza geografica, etnica, religiosa, linguistica, ideologica ecc. A prima vista suona astratto, senonché Rodotà tenta di ancorare l’astrazione della persona e dei suoi diritti alla concretezza dei bisogni e dei desideri di coloro che la «incarnano»; in altre parole, il «nuovo costituzionalismo» è ritagliato sulle rivendicazioni di una molteplicità di soggetti concreti (donne, minori, migranti, comunità indigene, minoranze religiose, sessuali e quant’altro) che pretendono riconoscimento formale alle proprie esigenze materiali e spirituali di dignità, uguaglianza, libertà, giustizia, cittadinanza, solidarietà (l’elenco è tratto dalla Carta europea dei diritti, che Rodotà cita a più riprese); e che, in qualche modo, almeno sul piano di principio, lo ottengono. Ma è appunto qui che iniziano i problemi, dal momento che, come lo stesso Rodotà riconosce, proclamare un diritto non equivale ad assicurarne il rispetto: «chi» è, dunque, il soggetto deputato a farli rispettare?
La risposta è che occorrono istituzioni che svolgano questa funzione. Tuttavia, come è noto, mentre esistono istituzioni in grado di proclamare quei diritti (vedasi la già citata Carta dei diritti europei e, prima ancora, la Dichiarazione dei diritti universali da parte dell’Assemblea generale del’Onu, che risale al 1948), non esistono – o, se esistono, hanno competenze limitate e controverse, come la Corte internazionale di giustizia – istituzioni in grado di renderli effettivi. Non è quindi risolto il problema cruciale di ciò che gli americani chiamano enforcement, termine pregnante che ben fa comprendere come nessun diritto possa essere considerato effettivo se non in presenza di una «forza» in grado di imporne il rispetto. Né basta che esista la forza, visto che quest’ultima, per essere conforme ai principi e allo spirito del «nuovo costituzionalismo» di cui parla Rodotà, dovrebbe essere riconosciuta come legittima. Nel caso delle «guerre umanitarie» che si sono moltiplicate negli ultimi decenni, per esempio, sono state questa o quella grande potenza (o il loro concerto) che si sono arrogate, senza esserne legittimate, il ruolo di imporre il rispetto dei diritti umani, un ruolo «sporcato» dall’ambigua compresenza di interessi di potere.








Buongiorno. Si segnala ai gentili utenti che da oggi entra ufficialmente in vigore il nuovo servizio di assistenza per lo sviluppo e il sostegno alla retorica nazionale.
Si chiama Giulia ed è una visual marchandiser di Roma.





